Cassazione civileSez. IIIsentenza n. 2669del 23 aprile 1980
(1 massima)
(massima n. 1)
L'inibizione della continuazione di atti di concorrenza sleale, prevista dall'art. 2599 c.c., non presuppone l'esistenza di danni attuali, ma richiede soltanto che l'attivitą del concorrente sia potenzialmente idonea a cagionarne.