(massima n. 1)
La norma di cui al capoverso dell'art. 2596 c.c., secondo cui se la durata del patto di non concorrenza non č determinata o č stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto č valido per la durata di un quinquennio, fissa soltanto un termine oltre il quale i patti diretti a contenere la libertā di iniziativa economica tra imprenditori concorrenti perdono, per forza imperativa di legge, la loro validitā, ma non implica che il vincolo, ove sia previsto in correlazione con uno specifico regime contrattuale che abbia, in virtų dell'originaria pattuizione e per sopraggiunta legittima riduzione, durata inferiore a cinque anni, debba rapportarsi al predetto termine massimo.