(massima n. 1)
L'art. 2573 c.c. (anteriormente alle modifiche introdottevi dal D.L.vo 4 dicembre 1992, n. 480 recante «Attuazione della direttiva CEE sul ravvicinamento della legislazione degli Stati membri in materia di marchi d'impresa») e l'art. 15 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, contenente disposizioni di analogo tenore, fanno divieto di cedere il marchio separatamente dall'azienda e stabiliscono inoltre la presunzione che la cessione di questa comporti la cessione di determinati marchi; dal che consegue la nullitą ex art. 1418 c.c., per contrarietą a norme imperative, del contratto di cessione del marchio senza contestuale cessione dell'azienda, restando invece escluso che la sola cessione del primo implichi il sorgere della presunzione di cessione dell'azienda o del ramo di essa che realizza il prodotto al quale il marchio si riferisce.