(massima n. 1)
In tema di marchio, non comporta violazione del precetto contenuto negli artt. 2573 c.c. e 15 R.D. n. 929 del 1942 (secondo cui il diritto esclusivo all'uso del marchio registrato può essere trasferito soltanto per effetto della contestuale cessione dell'azienda o di un ramo particolare di essa) la semplice cessione, oltre che dell'uso esclusivo del marchio, del diritto di fabbricare e vendere in esclusiva il corrispondente prodotto, nonché dei particolari elementi eventualmente indispensabili per la realizzazione del prodotto medesimo (nella specie, lemmi ingeneranti confusione con altra parola costituente marchio registrato di imprenditore concorrente), integrando tutto ciò il trasferimento di una specifica organizzazione produttiva legittimamente qualificabile come «ramo di azienda».