(massima n. 1)
L'art. 2572 c.c., ponendo in capo al rivenditore il divieto di sopprimere il marchio del produttore (cosė ribadendo la previsione dell'art. 12 R.D. 21 giugno 1942, n. 929), si riferisce all'ipotesi di prodotti o merci destinati alla circolazione, e quindi č rivolto esclusivamente a tutelare il produttore nei rapporti con il venditore e nei successivi rapporti del rivenditore con i commercianti contro eventuali alterazioni e contraffazioni del marchio; estranea, invece, alla previsione di tale norma č l'ipotesi di vendita di beni non destinati al commercio successivo, ma all'uso personale dell'acquirente.