(massima n. 1)
Il cessionario del marchio può valersi di fronte ai terzi, del preuso del suo dante causa, congiungendo con esso l'uso proprio. Nel conflitto fra più utenti dello stesso marchio, colui che afferma l'interruzione, da parte del preutente, dell'oggettivo uso del segno distintivo, ha l'onere di darne la prova. Il preuso del marchio di fatto attribuisce al suo titolare il diritto di utilizzazione esclusiva nell'ambito dell'uso generale o locale e nell'ambito dello stesso genere di prodotti, e quindi il diritto di inibire l'uso altrui, attraverso un'azione qualificabile come rivendicazione e perciò non soggetta a prescrizione.