(massima n. 1)
La tutela del marchio non registrato (cosiddetto marchio di fatto) trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietą presso il pubblico, e, pertanto, presuppone la sua utilizzazione effettiva, con la conseguenza che la tutela medesima non č esperibile in rapporto a segni distintivi di un'attivitą d'impresa mai (o da lungo tempo non) esercitata dal preteso titolare. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione del merito, la quale ha escluso la tutelabilitą dei segni distintivi «targa Florio», sul presupposto che il preteso titolare degli stessi, da oltre venti anni prima dell'introduzione del giudizio, non risultava avere esercitato attivitą d'impresa nell'organizzazione di corse automobilistiche).