(massima n. 1)
Può essere oggetto di registrazione come marchio il segno che, prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo ed individualizzante ad onta della originaria genericità; rispetto a questo principio, posto dall'art. 19 del testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, approvato con regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, pone una regola diversa l'art. 47 bis dello stesso regio decreto, introdotto dall'art. 43 del D.L.vo 4 dicembre 1992, n. 480, il quale, pur riguardando la convalidazione del segno originariamente non proteggibile, considera, come una norma non retroattiva, la sola ipotesi di uso successivo alla registrazione, per ricollegarvi un effetto impeditivo della dichiarazione di nullità. (Sulla base dell'enunciata massima, la S.C. ha ritenuto esente da censure l'applicazione dell'art. 18 legge marchi operata dal giudice del merito il quale, in una vicenda verificatasi anteriormente all'entrata in vigore del D.L.vo n. 480 del 1992, aveva riconosciuto legittima la pretesa di protezione del marchio nel giudizio di contraffazione in presenza di uso di segno non registrato per un decennio anteriore alla registrazione, segno che, per effetto dell'uso, aveva acquistato carattere distintivo).