(massima n. 1)
Il preuso di un marchio di fatto con notorietā nazionale comporta tanto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invaliditā del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare (fatta salva la convalidazione di cui all'art. 48 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929) il carattere della novitā, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione.