(massima n. 1)
La ditta è un bene immateriale costituito dal nome sotto il quale l'imprenditore svolge la propria attività, non un soggetto di diritto — persona fisica o giuridica che sia — od anche soltanto centro autonomo d'imputazione d'interessi; onde, sebbene l'individuazione dell'imprenditore attraverso la sua ditta piuttosto che attraverso il suo nome personale (questo, comunque, nella prima sempre necessariamente contenuto o rappresentato per sigla, ex art. 2563, secondo comma, c.c.) possa egualmente aver luogo in modo giuridicamente efficace, non è tuttavia corretta l'indicazione della ditta quale intestataria di atti giuridici — sostanziali e/o processuali che siano — l'imputazione dei quali va, in ogni caso, effettuata in capo alla persona fisica titolare della ditta. Pertanto il mandato difensivo rilasciato ad un legale dal titolare di una ditta è del tutto inidoneo a consentire al medesimo legale la rappresentanza processuale del successivo titolare della stessa ditta.