(massima n. 1)
In caso di trasferimento d'azienda, si verifica il trasferimento al soggetto acquirente di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale, a norma dell'art. 2558 c.c., con conseguente responsabilitą dell'acquirente dell'azienda per l'inadempimento dei relativi contratti, a prescindere alla riscontrabilitą delle relative poste passive nelle scritture contabili. (Nella specie si era verificato il conferimento ad una societą del ramo di un'altra azienda comprensivo delle attivitą produttive e di commercializzazione inerenti ad una lottizzazione immobiliare e il giudice di merito, con la sentenza confermata sul punto dalla S.C., aveva ritenuto la societą cessionaria di tale ramo aziendale responsabile per l'inadempimento delle obbligazioni relative all'esecuzione di opere di urbanizzazione gią contrattualmente assunte dal soggetto cedente nei confronti di acquirenti di unitą immobiliari).