(massima n. 1)
La titolaritą dell'azienda, anche al fine della legittimazione all'azione di risarcimento dei danni ad essa arrecati, non viene meno per effetto di vicende traslative della proprietą dei singoli beni organizzati per la relativa attivitą imprenditoriale, qualora tali vicende non incidano sulla disponibilitą dei beni medesimi (nella specie, trattandosi di decreto di espropriazione del suolo la cui esecutivitą era stata sospesa dal giudice amministrativo), atteso che detta titolaritą non esige la proprietą di quei beni, essendo sufficiente la facoltą di destinarli all'impresa.