(massima n. 1)
Carattere precipuo dell'azienda, secondo la nozione civilistica dell'istituto, è «l'organizzazione dei beni finalizzata all'esercizio dell'impresa», intesa come opera unificatrice dell'imprenditore funzionale alla realizzazione di un rapporto di complementarietà strumentale tra beni destinati alla produzione. Ne consegue la legittimità della configurazione, da parte del giudice di merito, della fattispecie della cessione di azienda tutte le volte in cui la relativa convenzione negoziale abbia avuto ad oggetto il trasferimento di beni organizzati in un contesto produttivo (anche solo potenziale) dall'imprenditore per l'attività d'impresa, senza che risulti di ostacolo alla configurabilità della cessione né la eventuale mancanza attuale del cosiddetto «avviamento», né la destinazione dei beni aziendali ad altro settore produttivo da parte dell'acquirente, purché la nuova produzione si realizzi, pur sempre, attraverso tale complesso di beni già organizzati dal precedente imprenditore (nell'affermare tale principio di diritto, la S.C. soggiunge, ancora, che, in presenza di tali condizioni, al negozio di cessione va senz'altro applicata la normativa in tema di imposta di registro, e non anche di Iva come, invece, preteso dall'amministrazione finanziaria ricorrente sulla premessa che l'alienazione controversa integrasse gli estremi non della cessione di azienda bensì della mera vendita di beni strumentali ).