(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2555 c.c. l'azienda, quale complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, č compiutamente identificata mediante la specificazione del tipo di attivitā svolta e dei locali nei quali essa č esercitata, trattandosi di indicazioni idonee a comprendere l'insieme degli elementi organizzati detti locali e destinati allo svolgimento dell'attivitā dell'impresa, mentre la analitica individuazione di detti beni rileva al solo scopo di prevenire eventuali contestazioni in ordine alla riconducibilitā degli stessi alla azienda; pertanto, deve ritenersi correttamente pronunciata dal giudice di merito, ex art. 1497 c.c., la risoluzione del contratto per mancanza delle qualitā promesse ed essenziali per l'uso a cui la cosa č destinata, qualora l'azienda, trasferita ai sensi dell'art. 2556 c.c., sia risultata priva di un elemento essenziale per l'esercizio dell'attivitā commerciale dedotta in contratto anche se esso non sia stato menzionato tra i beni aziendali. (Nella specie, č stata pronunciata la risoluzione della cessione di un'azienda alimentare che, essendo sprovvista delle canne fumarie peraltro non indicate fra i beni aziendali non era stata in grado di svolgere l'attivitā di cottura dei cibi alla quale era preordinata per mancanza delle prescritte autorizzazioni amministrative, di cui il cedente aveva dichiarato l'esistenza).