(massima n. 1)
Al contratto di cointeressenza agli utili senza partecipazione alle perdite, previsto dall'art. 2554 c.c., si applicano le disposizioni stabilite per l'associazione in partecipazione, in considerazione dell'affinitą esistente fra le due figure e non quelle dettate per la societą, fra le quali l'art. 2263 c.c. sulla presunzione di uguaglianza del valore dei conferimenti dei soci della societą semplice. Nell'ipotesi in cui la quota degli utili spettante all'associato non sia determinata nel contratto, il criterio da applicarsi ai fini di tale determinazione č quello della proporzionalitą, ossia della commisurazione della quota al valore dell'impresa dell'associante o dell'affare o degli affari da questo gestiti.