(massima n. 1)
Il contratto, con il quale il farmacista, in corrispettivo di finanziamenti occorrenti per la sua attivitą, si impegni al versamento di una percentuale degli utili netti (cointeressenza), non implica la costituzione di societą o comunione di beni con il finanziatore, e, pertanto, non incorre in sanzione di nullitą, sotto il profilo della violazione dell'inderogabile principio dell'inscindibilitą della titolaritą della farmacia dalla titolaritą della gestione del relativo servizio e dell'azienda (artt. 11 e 12 della L. 2 aprile 1968, n. 475).