(massima n. 1)
In materia di cooperative edilizie operanti con il contributo anche parziale dello Stato, la controversia fra il socio e la cooperativa medesima, insorta prima della stipulazione del mutuo individuale, avente ad oggetto, fra l'altro, il recesso o l'esclusione del socio (ancorché investa posizioni di diritto soggettivo) spetta alle commissioni di vigilanza e poi al giudice amministrativo in sede di impugnazione delle deliberazioni di dette commissioni, non essendo tale giurisdizione, prevista dall'ars. 131 del R.D. n. 1165 del 1938, venuta meno a seguito dell'entrata in vigore del codice civile, che agli artt. 2516 e 2517 espressamente richiede per l'applicabilitą della relativa disciplina la compatibilitą con le leggi speciali.