(massima n. 1)
L'art. 2523, primo comma, c.c., secondo cui, con riferimento alle società cooperative, «le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori», è volto ad impedire che alle cooperative siano imposti mutamenti non graditi delle persone dei soci. Pertanto, la mancanza dell'autorizzazione degli amministratori determina un'efficacia solo relativa dell'atto di disposizione, che è valido ed efficace rispetto ai soggetti diversi dalla cooperativa. (Nella specie relativa a fatti antecedenti all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 207, di modifica della disciplina relativa alle azioni delle società cooperative autorizzate all'esercizio del credito o all'esercizio dell'assicurazione il creditore del socio di una banca popolare aveva pignorato azioni nominative precedentemente dallo stesso socio cedute a un terzo mediante girata per atto pubblico, senza che fosse intervenuta l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione della banca. La S.C., sulla base dell'esposto principio, ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito aveva rigettato la opposizione di terzo all'esecuzione proposta dal cessionario delle azioni, rilevando anche che non poteva darsi diretto rilievo per l'intempestività della relativa deduzione all'art. 2531 c.c. che inibisce azioni esecutive sulle quote e sulle azioni di socio di cooperativa).