(massima n. 1)
In tema di separazione personale dei coniugi, la previsione di cui all'art. 156, sesto comma, c.c., in base alla quale il giudice ha il potere di ordinare al terzo, tenuto a corrispondere anche periodicamente somme all'obbligato, che una parte di esse venga direttamente versata agli aventi diritto al mantenimento, comporta che, nel caso in cui trattisi di assegno di contributo al mantenimento di minori ed in cui questi ultimi siano stati affidati a soggetti diversi dai genitori (nella specie i nonni), i beneficiari dell'ordine debbano essere gli stessi affidatari.