(massima n. 1)
L'atto costitutivo di una cooperativa, ancorché possa prevedere, ai sensi dell'art. 2518, n. 10, c.c., una forma di convocazione dell'assemblea che, per specifiche esigenze, deroghi alle disposizioni di legge in materia (dettate per le societā per azioni ovvero stabilite da leggi speciali per particolari tipi di cooperative), tuttavia nella previsione della forma di convocazione prescelta deve soddisfare l'esigenza fondamentale ed imprescindibile di informazione dei soci, con la conseguenza che sono inefficaci quelle forme di convocazione che siano inidonee a garantire tale esigenza. (Nella specie, la C.S. ha confermato la decisione del merito che aveva dichiarato la nullitā della deliberazione assembleare con riguardo ad ipotesi, per cui lo statuto stabiliva che l'avviso di convocazione dell'assemblea doveva essere Ģinviatoģ personalmente a ciascun socio con lettera raccomandata almeno quattro giorni prima di quello indicato per l'assemblea e l'avviso era pervenuto al socio il giorno successivo a quello della riunione).