(massima n. 1)
Benché lo statuto delle societą di capitali rechi le norme relative al funzionamento della societą e formi parte integrante dell'atto costitutivo (art. 2518 c.c. nel testo anteriore alla riforma introdotta con il D.L.vo n. 6 del 2003), non per questo puņ ritenersi in contrasto con la disciplina statutaria qualunque disposizione organizzativa interna che la societą si sia data; in particolare, tale contrasto non sussiste con riguardo all'attribuzione agli organi sociali di specifiche competenze non previste dallo statuto o dalla legge, ove non sia derogata la ripartizione delle attribuzioni dei vari organi ivi stabilita. (Nella fattispecie, relativa ad impugnazione di «regolamento» interno deliberato dall'assemblea di una cooperativa, la S.C. ha respinto il ricorso degli impugnanti sul rilievo che il giudice di merito aveva escluso, con statuizione in fatto censurata dai ricorrenti in termini del tutto generici, la sussistenza di una siffatta deroga).