(massima n. 1)
In tema di separazione personale dei coniugi, l'art. 156, sesto comma, il quale prevede che, nel caso in cui il coniuge non adempia l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge e dei figli, il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere, anche periodicamente, somme di danaro all'obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto, si riferisce anche ai trattamenti pensionistici corrisposti in favore del coniuge già dipendente di una pubblica amministrazione, non essendo inoltre applicabili in detta ipotesi i limiti stabiliti dal D.P.R. n. 180 del 1950 in materia di sequestrabilità e pignorabilità degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.