(massima n. 1)
Il principio in forza del quale la trasformazione di una societą non dą luogo ad un nuovo ente, ma integra mera mutazione formale di un'organizzazione che sopravvive alla vicenda senza soluzione di continuitą, trova applicazione non solo nell'ipotesi contemplata dall'art. 2498 c.c. (trasformazione di societą di persone in societą di capitali), ma anche nel caso di trasformazione di societą in accomandita semplice in societą irregolare cosģ dovendosi qualificare una societą semplice di tipo commerciale ferma restando l'identitą e l'integritą dell'impresa commerciale da essa gestita.