(massima n. 1)
Il principio secondo il quale, ai sensi dell'art. 2495 comma secondo c.c. (nel testo introdotto dall'art. 4 del D.L.vo n. 6 del 2003), la cancellazione dal registro delle imprese produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della societą anche in presenza di credito insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti, trova applicazione anche nei confronti dei consorzi con attivitą esterna ed anche con riferimento alle cancellazioni intervenute in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di un consorzio cancellato dal registro delle imprese, in quanto soggetto inesistente, riunendo non ordinabile la rinnovazione della notifica del ricorso, peraltro gią effettuata senza produzione di avviso di ricevimento).