(massima n. 1)
L'atto formale di cancellazione di una societā dal registro delle imprese ha funzione di pubblicitā, e non ne determina l'estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla societā stessa. Ne consegue che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla societā e deve escludersi, anche con riferimento alle successive fasi di impugnazione, che, intervenuta la cancellazione, il processo giā iniziato debba proseguire nei confronti o su iniziativa delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio o dei soci. Corollario della permanenza dell'autonomia patrimoniale della societā č che i singoli soci non possono agire in proprio per far valere presunti crediti vantati dalla societā, potendo essi agire, quali organi della societā tuttora in vita, solo qualora ne abbiano la rappresentanza.