(massima n. 1)
In tema di separazione personale dei coniugi, l'art. 156, sesto comma, c.c., nell'attribuire al giudice, in caso d'inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula una valutazione di opportunitā che implica esclusivamente un apprezzamento in ordine all'idoneitā del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolaritā del futuro adempimento e, quindi, a frustrare le finalitā proprie dell'assegno di mantenimento. La relativa valutazione resta affidata in via esclusiva al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non č sindacabile in sede di legittimitā.