(massima n. 1)
L'azione ex art. 2449, comma primo, c.c., spettante al terzo creditore per il compimento da parte degli amministratori di nuove operazioni dopo la verificazione di un fatto che determina lo scioglimento della societā si distingue, per la diversitā della causa petendi e del petitum sia dall'azione sociale di responsabilitā (art. 2394 c.c.) sia dall'azione dei creditori sociali prevista dall'art. 2394 c.c. Se la violazione del divieto di compiere nuove operazioni, oltre a dar luogo a responsabilitā diretta degli amministratori verso il terzo, puō integrare il presupposto tanto dell'azione sociale di responsabilitā (per violazione dei doveri imposti dalla legge) quanto dell'azione di responsabilitā dei creditori sociali (per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integritā del patrimonio sociale), qualora (come nella specie) ad agire contro gli amministratori della societā legalmente disciolta non sono, genericamente, i creditori della societā, ma precisamente i creditori per le operazioni nuove compiute dopo lo scioglimento, essi vantano nei confronti degli amministratori un titolo diretto, fondato appunto sull'art. 2449, primo comma, c.c. (giustificato dalla non riferibilitā allo scopo sociale degli atti, compiuti dalla societā ormai disciolta), che, per espressa previsione della norma si aggiunge alla perdurante responsabilitā della societā.