(massima n. 1)
In presenza di una disposizione quale quella contenuta nell'art. 156, sesto comma c.c., secondo cui, in caso d'inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni dell'obbligato, legittimamente il giudice del merito lo autorizza e ne dispone la convalida, anche se l'inadempienza sia venuta meno in un momento successivo alla concessione della misura cautelare. La norma in questione — infatti — presuppone, quale condizione necessaria ed imprescindibile per la sua concessione, l'esistenza di un inadempimento dell'obbligato, ma non esclude il suo mantenimento e la successiva convalida, qualora tale inadempienza viene meno, attesa la funzione che all'istituto va riconosciuta, e cioè di garanzia del creditore sui beni del debitore, contro il pericolo di sottrazioni e alienazioni dei beni medesimi.