(massima n. 1)
Il divieto di accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di proprie partecipazioni, stabilito per le societą a responsabilitą limitata dall'art. 2483 c.c. (nel testo applicabile "ratione temporis", ora sostituito dall'art. 2474 c.c.), in quanto volto a garantire l'effettivitą del capitale sociale (e le regole di versamento almeno parziale del capitale sottoscritto), non trova applicazione nell'ipotesi in cui la societą rinunci a perseguire ulteriormente una pretesa creditoria litigiosa nei confronti dell'acquirente o del sottoscrittore: in tale ipotesi, infatti, diversamente da quanto accade in caso di rinuncia ad un credito certo, l'aumento di capitale non si concretizza in un apporto proveniente in sostanza dal patrimonio della societą stessa, senza immissione di ricchezza nuova da parte del sottoscrittore, non potendosi porre la rinuncia ad una mera possibilitą (l'esito vittorioso della lite) sullo stesso piano della mancata acquisizione di un valore patrimoniale sicuramente esistente.