(massima n. 1)
Anche nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione č ammissibile la rimessione del processo, in virtł della natura pienamente giurisdizionale di esso e l'espresso richiamo, contenuto nell'art. 4, comma ottavo, della legge n. 1423 del 1956, alle norme del codice di procedura penale per il suo svolgimento.