(massima n. 1)
L'art. 2476, secondo comma, c.c. prescrive, a pena di nullità, il versamento dell'intero capitale sociale all'atto della costituzione di società unipersonali. Pertanto, il notaio che nella redazione del relativo atto contravvenga a tale disposizione incorre nella responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 28 legge notarile, e ciò anche nella ipotesi in cui, a seguito di rifiuto di omologazione, si sia proceduto alla modifica dell'atto con il versamento integrale dal capitale sociale. Infatti, il citato art. 28 legge notarile configura la responsabilità disciplinare del notaio con riferimento ad una condotta sua propria che, una volta realizzata, segna il momento consumativo dell'illecito e sulla quale non possono pertanto, spiegare rilevanza retroattiva comportamenti altrui, futuri ed eventuali.