(massima n. 1)
In tema di societā a responsabilitā limitata, i versamenti effettuati dai soci in conto capitale, ovvero indicati con dizione analoga, sebbene non diano luogo ad un immediato incremento del patrimonio sociale e non attribuiscano alle relative somme la condizione giuridica propria del capitale, hanno tuttavia una causa che, di regola, č diversa da quella del mutuo ed č assimilabile a quella del capitale di rischio: siffatti versamenti non danno luogo a crediti esigibili nel corso della vita della societā e possono essere chiesti dai soci in restituzione soltanto per effetto dello scioglimento della societā, nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione. Tuttavia, tra la societā ed i soci puō anche essere convenuta l'erogazione di capitale di credito, potendo i soci effettuare versamenti in favore della societā a titolo di mutuo (con o senza interessi), riservandosi il diritto alla restituzione anche durante la vita della societā. Fermo restando che č a carico dell'attore l'onere di fornire la prova del titolo posto a fondamento della domanda, stabilire se un determinato versamento tragga origine da un mutuo o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio della societā č questione di interpretazione, riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento non č censurabile in cassazione, se non per violazione delle regole giuridiche da applicare nell'interpretazione della volontā delle parti o per eventuali carenze o vizi logici della motivazione che quell'accertamento sorregge. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha precisato che l'indagine sul punto deve tenere conto sia della eventuale esistenza di una clausola statutaria che detti versamenti preveda, sia della riconducibilitā alla stessa dell'erogazione e soprattutto, al di lā della denominazione con la quale il versamento č stato registrato nelle scritture contabili della societā, del modo in cui concretamente č stato attuato il rapporto, tenendo conto delle finalitā pratiche perseguite, degli interessi implicati e della reale intenzione dei soggetti socio e societā tra i quali il rapporto si č instaurato).