(massima n. 1)
Per le societą non quotate in borsa, il rimborso delle azioni del socio receduto deve avvenire, a norma dell'art. 2437, primo comma, c.c., con riferimento alla situazione patrimoniale della societą risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio, per esso intendendosi stante la finalitą della norma, consistente nella necessitą di liquidare in favore del socio una quota che sia la pił vicina possibile al reale ed effettivo valore del patrimonio della societą non gią l'ultimo bilancio approvato, ma il bilancio relativo all'ultimo anno, conclusosi precedentemente al giorno del recesso.