(massima n. 1)
Il diritto di rimborso delle azioni spettante al socio che recede, ai sensi dell'art. 2437 c.c., è rigorosamente ancorato (nel vigore della norma nel testo anteriore alla novella introdotta dal D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6) alle quotazioni di mercato registrate nel semestre anteriore al giorno in cui è stata assunta la deliberazione. assembleare che legittima il recesso, con la conseguenza che pretese variazioni di misura del possesso azionario del socio receduto, asseritamente verificatesi in un momento successivo al periodo compreso in quel semestre, non possono entrare nel calcolo del rimborso spettante, e ciò tanto più quando le ulteriori azioni delle quali il socio sarebbe divenuto titolare in un momento successivo siano di nuova emissione, derivando da un'operazione di aumento del capitale sociale. (Nella fattispecie si trattava di deliberazione di aumento gratuito del capitale seguita a deliberazione di modifica dell'oggetto sociale).