(massima n. 1)
Nel caso di recesso da societą non quotate in borsa, la liquidazione della partecipazione spettante al socio va effettuata, a norma dell'art. 2437, primo comma, c.c. (nel testo precedente alla riforma attuata con il d.lvo 17 gennaio 2003, n. 6, non essendo invocabile per fattispecie anteriori l'art. 2437 ter c.c.), con riferimento alla situazione patrimoniale della societą risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio;, tenendo conto, pertanto, unicamente degli elementi che possono essere iscritti in tale bilancio, secondo i criteri enunciati dagli art. 2423 e seg. del codice civile.