(massima n. 1)
La valutazione delle azioni di societā, ai fini della loro iscrizione in bilancio, ai sensi dell'art. 2425, comma quarto c.c. (nel testo previgente al D.L.vo n. 127 del 1991), determina l'illiceitā del bilancio e la nullitā della relativa delibera di approvazione ogni qual volta gli amministratori, nell'esercizio del potere discrezionale loro attribuito dalla norma, violino il principio di prudenza, operando una valutazione macroscopicamente irragionevole, oppure non abbiano fornito (né vi abbiano provveduto i sindaci nella loro relazione) un'adeguata spiegazione dei criteri cui detta valutazione si č ispirata; il relativo accertamento č rimesso al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non č censurabile in sede di legittimitā. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato la nullitā della delibera di approvazione del bilancio in cui le azioni di societā partecipata erano state iscritte ad un valore significativamente lontano da. quello desumibile dal patrimonio netto e dal valore di mercato).