(massima n. 1)
I provvedimenti emessi dal giudice di merito in tema di omologazione, iscrizione e pubblicazione di deliberazioni assembleari di societąa norma degli artt. 2411 e 2436 CC., non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., perché rivestono carattere meramente ordinatorio, sono sempre revocabili da parte del giudice che li ha adottati, si esauriscono in atti di gestione di un pubblico registro previo controllo circoscritto alla natura ed alla regolaritą formale delle deliberare, non statuiscono su posizioni di diritto soggettivo, non esprimono, infine, decisioni sulla validitą delle deliberazioni medesime (principio affermato in relazione ad un provvedimento del tribunale, confermato dalla corte di appello, con il quale era stata negata l'omologazione alla delibera dell'assemblea straordinaria di una Spa con la quale si disponeva il trasferimento della sede sociale sul presupposto che, avendo la societą stessa riportato la perdita dell'intero capitale sociale, le uniche deliberazioni ammissibili fossero quella di cui all'art. 2447 c.c., nella specie non adottate, mentre il divieto per gli amministratori di compiere nuove operazioni ex art. 2449 stesso codice non doveva ritenersi limitato alle sole attivitą di contenuto economico, bensģ estensibile anche alla proposta di trasferimento della sede).