(massima n. 1)
In una società per azioni, se il difetto di controllo sindacale ha reso possibile la tenuta non regolare della contabilità, la quale, a sua volta, ha precluso l'esatta rappresentazione della situazione economica alla chiusura dell'esercizio annuale, consistente nella perdita totale del capitale, deve ritenersi verificato lo scioglimento della società a norma dell'art. 2448, primo comma, n. 4, c.c. (salva l'adozione da parte dell'assemblea — mancata per la suddetta ragione — di una delle deliberazioni consentite dall'art. 2447 c.c. come alternative alla liquidazione), con il conseguente divieto per gli amministratori di intraprendere nuove operazioni. In siffatta ipotesi, proseguita illegittimamente la gestione da parte degli amministratori, conseguendone un danno per la società consistente in perdite, sussiste la responsabilità dei sindaci per il danno da essi non evitato in violazione dei doveri istituzionali.