(massima n. 1)
La responsabilitā concorrente dei sindaci di una societā per azioni per i comportamenti illegittimi degli amministratori ex art. 2407, secondo comma, c.c., č modellata su quella degli amministratori medesimi. Pertanto, essi possono essere chiamati a rispondere, in via solidale con questi ultimi, dei danni cagionati non solo alla societā o ai creditori sociali, ma anche ai terzi, o a singoli soci, da fatti od omissioni attribuibili agli amministratori, tutte le volte in cui non abbiano adeguatamente vigilato in conformitā agli obblighi della loro carica. Ne consegue che la responsabilitā dei sindaci č configurabile, ove ad essi sia addebitabile una tale omissione, anche in caso di violazione, da parte degli amministratori, del divieto, posto dall'art. 2449, primo comma, c.c., di intraprendere nuove operazioni in presenza di una causa di scioglimento della societā.