(massima n. 1)
Ai fini della responsabilitā solidale dei sindaci di una societā per azioni con gli amministratori, ex art. 2407, secondo comma, c.c., per i fatti e le omissioni di questi ultimi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformitā con gli obblighi della loro carica, l'obbligo di vigilanza dei sindaci non č limitato allo svolgimento di compiti di mero controllo contabile e formale, ma si estende anche al contenuto della gestione, atteso che la previsione della prima parte del primo comma dell'art. 2403 c.c. va combinata con quelle del terzo e quarto comma del medesimo articolo, che conferiscono al collegio sindacale il potere che č anche un dovere, da esercitare in relazione alle specifiche situazioni di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati fatti.