(massima n. 1)
Qualora l'assegno di mantenimento, con la sentenza di separazione dei coniugi, venga quantificato in misura maggiore rispetto a quella fissata in via provvisoria dal presidente del tribunale, in considerazione della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della decisione, la decorrenza di tale maggiore misura non può coincidere con la data della decisione senza alcun conguaglio per il periodo intermedio, tenuto conto che il mantenimento è dovuto dal giorno della domanda, e che, pertanto, ritenendosi congrua la sua liquidazione iniziale nei termini disposti in via provvisoria, l'adeguamento per effetto di svalutazione monetaria va riconosciuto secondo progressivi scaglioni, rapporti ad un anno, od al diverso periodo di tempo stimato opportuno, fino a raggiungere, a partire dal momento della decisione, la quantità aggiornata al valore della moneta all'epoca corrente.