(massima n. 1)
In applicazione del principio stabilito nell'art. 445 c.c., in materia di alimenti l'assegno di mantenimento č dovuto al coniuge separato a norma dell'art. 156 c.c. dalla data in cui i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente dal presidente del tribunale, ancorché la sentenza che pronuncia la separazione non ne abbia sancito espressamente la retroattivitā ovvero abbia stabilito soltanto che esso debba essere corrisposto alla fine di ogni mese, trattandosi di modalitā attinente all'adempimento periodico delle prestazioni non ancora maturate, che non implica dispensa per quelle dovute per il passato ma non ancora adempiute.