(massima n. 1)
In tema di societā di capitali, l'eccedenza dell'atto rispetto ai limiti dell'oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti, non integra un'ipotesi di nullitā dell'atto, ma, al piú, di inefficacia e di opponibilitā nei rapporti con i terzi; e posto che č rimesso alla societā, e solo ad essa, di respingere gli effetti dell'atto, deve correlativamente essere riconosciuto alla societā il potere di assumere ex tunc quegli effetti, attraverso la ratifica, ovvero di farli preventivamente propri, attraverso una delibera autorizzativa, capace di rimuovere i limiti del potere rappresentativo dell'amministratore. Ne deriva che ogni questione relativa alla estraneitā dell'atto compiuto dall'amministratore rispetto all'oggetto sociale č da ritenersi irrilevante a seguito e per effetto dell'adozione di una delibera di autorizzazione preventiva adottata dalla societā, posto che tale .delibera impegna la societā medesima alla condotta di essa esecutiva e ad essa conforme posta in essere dall'organo di gestione, idonea o meno che sia rispetto al perseguimento dell'oggetto sociale.