(massima n. 2)
La revoca dell'amministratore, al pari della nomina, è atto di pertinenza dell'assemblea e, come tale, riferibile alla società, che esprime la propria volontà di rescindere il mandato ad amministratore per il tramite dell'assemblea stessa. Ne deriva che la responsabilità risarcitoria per revoca dell'amministratore senza giusta causa grava esclusivamente sul soggetto revocante, ossia sulla società, in sintonia con le regole generali poste dall'art. 1723 c.c. Invece, una eventuale responsabilità personale dei soci, che concorrono mediante il voto alla formazione della volontà societaria ma non sono autori della revoca, può discendere non dalla disciplina del rapporto di mandato (del quale essi non sono parti), ma dai comuni canoni dell'illecito aquilano, ove essi compiano con dolo o colpa autonomi atti lesivi dei diritti dell'amministratore.