(massima n. 1)
Una volta attribuito sia pure con delibera viziata i poteri di rappresentanza ad un soggetto includenti capacitą gestionali ed attuative delle decisioni assunte in sede collegiale, sono inopponibili ai terzi in buona fede le eventuali cause di nullitą o annullabilitą della delibera medesima. Pił in particolare, il D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127, attuativo della direttiva CEE del 9 marzo 1968, n. 151, ha ampliato la tutela dei terzi nei confronti degli atti societari, introducendo il settimo comma dell'art. 2383 c.c., per cui le cause di annullabilitą o di nullitą della nomina degli amministratori non sono opponibili ai terzi in buona fede, una volta avvenuta la pubblicazione delle relative delibere sul Bollettino Ufficiale delle societą.