(massima n. 1)
L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione, decorre dalla data della domanda, se in tale momento esistevano le condizioni per l'emanazione del relativo provvedimento, con la conseguenza che tale decorrenza sussiste anche se la sentenza non abbia espressamente sancito la retroattivitą dell'assegno, ovvero abbia stabilito soltanto che esso debba essere corrisposto alla fine di ogni mese, trattandosi di modalitą riguardanti l'adempimento periodico delle prestazioni non ancora maturate, che non implica dispensa per quelle dovute per il passato e ancora non adempiute.