(massima n. 1)
Affinché sussista l'interesse del socio alla impugnazione per nullitą della deliberazione dell'assemblea di approvazione del bilancio ex art. 2379 c.c., occorre l'allegazione di una incidenza negativa nella di lui sfera giuridica delle irregolaritą denunciate riguardo al risultato economico della gestione sociale, sia pure in termini anche soltanto di una possibilitą di danno correlata alla sua partecipazione societaria; ne consegue che deve ritenersi svolto in termini generici il motivo di ricorso per cassazione che nel censurare la statuizione di merito la quale, a fronte della successiva delibera dell'assemblea di azzeramento del capitale per perdite e di ricostituzione del capitale sociale, cui l'impugnante non abbia partecipato, dichiari la di lui sopravvenuta perdita di interesse e di legittimazione attiva in ordine alla proposta azione di nullitą della delibera di approvazione di un bilancio precedente sia privo di ogni riferimento alla individuazione di un interesse sostanziale del socio.