(massima n. 1)
Ai fini dell'esercizio dell'azione tipica di annullamento (ex artt. 2377, 2378 c.c.) di delibere assembleari impugnate dal socio assente o dissenziente per contrarietą alla legge o allo statuto sociale, la ricorrenza dell'interesse ad agire non postula la concreta utilitą del provvedimento chiesto al giudice rispetto alla situazione denunziata, identificandosi tale interesse nella stessa qualitą di socio (che deve essere accompagnata dal deposito di azione ai sensi dell'art. 2378 c.c., ai fini della legittimazione sostanziale) ed essendo presupposto o presunto dal legislatore al semplice verificarsi delle condizioni prefissate.