(massima n. 1)
L'impugnazione in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 2378 c.c., della deliberazione di revoca dei sindaci presuppone che si sia perfezionata la fattispecie complessa descritta dall'art. 2400 c.c., e — quindi — che la deliberazione abbia conseguito l'approvazione del tribunale prevista dal comma 2 dell'art. 2400 cit.; approvazione che non rappresenta una semplice verifica formale della regolarità della delibera, ma un atto di volontaria giurisdizione (con il quale viene esercitato un controllo circa l'esistenza della giusta causa) il quale rappresenta una fase necessaria e terminale di una vera e propria sequenza procedimentale preordinata alla produzione dell'effetto della revoca. Da ciò consegue che, in difetto del suddetto presupposto, l'impugnazione suddetta si renda inammissibile, non essendo, d'altronde, ipotizzabile un suo esercizio in via meramente preventiva.