(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 2378 c.c. (a norma della quale il socio che impugna la deliberazione dell'assemblea societaria deve depositare nella cancelleria del tribunale almeno un'azione), specificamente dettata per le societą per azioni, non si applica alle societą cooperative, attese le pił restrittive regole di circolazione dettate per la circolazione delle relative azioni.